Clicca qui per vedere le immagini delle poltrone Per Disabili serie Relax-Drive
PIANI DI RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATI
Contattaci per informazioni al 333-482-6896
APPLICAZIONE DELL'IVA AGEVOLATA AL 4% PER DISABILI
AGEVOLAZIONE FISCALE
- Risparmio sul costo dell'IVA. Anziché pagare il 22% di IVA il cliente paga solo il 4%
- Possibilità di recupero del 18% del costo della poltrona, portandola in detrazione alle tasse nell'UNICO come spesa medica
PREZZO POLTRONA PER DISABILI
I Prezzi variano a seconda del modello di poltrona, sia per disabili che per anziani e' possibile ottenere agevolazioni fino a €400,00
CHI PUO' USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE
- Disabili riconosciuti dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92
- Disabili ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra
- I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSEGNARCI PER USUSFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE
1. Documento di identità e codice fiscale.
2. Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge N.104/92. Oppure Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998.
3. Certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998.
Nel caso di altri disabili riconosciuti da commissioni mediche pubbliche o per i grandi invalidi di guerra è sufficiente fornire la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici (al posto della documentazione di cui al punto 3)